La lettrice segnala: trasferimenti illegitimi a Reggio Calabria

Autore | sab, 11 apr 2026 01:51

Reggio Calabria li, 03.08.2011
All’Onorevole Ministro della Pubblica Istruzione
Dottoressa Maria Stella GELIMINI
MIUR – Viale Trastevere 76 A – 00153 ROMA

All' Onorevole Ministro
della Pubblica Amministrazione e l’innovazione
Dottor Renato BRUNETTA
Corso Vittorio Emanuele 116- 00186 ROMA

Alla Stampa

e p.c. Al Procuratore della Repubblica
del Tribunale di Reggio Calabria
Via S. Anna II Tronco Palazzo CE DIR
89128 – Reggio Calabria

Chi scrive, è una dipendente della Pubblica Amministrazione con qualifica di Assistente Amministrativo a tempo indeterminato dal 1999, oggi in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “ Attilio da Empoli” di Reggio Calabria.

Il motivo per cui scrivo la presente lettera, riguarda la denuncia di una grave violazione al diritto degli Assistenti Amministrativi (di ruolo), dichiarati in soprannumero in alcune Istituzioni Scolastiche del Comune di Reggio Calabria e trasferiti illegittimamente senza la dovuta tutela da parte della Pubblica Amministrazione territoriale del diritto di scelta della sede previsto dall'ordinamento scolastico.

Prima di enunciare, i gravi fatti e la lesione del diritto al lavoro subita dalla scrivente e da tanti altri lavoratori Assistenti Amministrativi (di ruolo), è necessario per chiarezza d'informazione riportare in sintesi gli elementi incisivi che costituiscono il corollario dei fatti e dei comportamenti oggetto della presente denuncia.

In primis, si pone in evidenza la situazione personale della scrivente rispetto all’organico di diritto presente presso l'Istituzione scolastica “Attilio da Empoli” con sede a Reggio Calabria.

Alla data del 01.09.2008 nell'Istituzione scolastica predetta, l'organico di diritto del profilo di Assistente Amministrativo (determinato su di un numero di circa 600 alunni iscritti) era costituito da 5 unità di Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (compreso la scrivente ) e da 9 unità di Co.co.co (ex lavoratori socialmente utili).
Per quanto concerne, la presenza dei lavoratori Co.co.co nelle Istituzioni scolastiche è utile precisare che i predetti lavoratori, rispetto agli Assistenti Amministrativi, (pubblici dipendenti di norma con contratto a tempo indeterminato ), sono assunti con contratto di lavoro di durata annuale ed assegnati ad alcune Istituzioni scolastiche ( ove si registra la loro presenza) con il fine di supportare l’attività amministrativa svolta all’interno degli uffici, nonché le attività che si legano in modo più specifico a particolari progetti che hanno comunque una durata limitata nel tempo. I lavoratori Co.co.co. (assimilati agli Assistenti Amministrativi) durante la validità del contratto svolgono il lavoro (assimilato) con norme e regole diverse rispetto a quelle che disciplinano il lavoro degli Assistenti Amministrativi.
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In altre parole, a questi lavoratori non si applicano le norme del CCNL comparto scuola e gli istituti contrattuali ivi disciplinati, né tanto meno, il Testo Unico delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

I lavoratori Co.co.co, infatti, in servizio presso le Istituzioni scolastiche (generalmente quelle con sede nel sud dell’Italia), da diversi anni, stipulano contratti di durata annuale regolati da norme molto significative, vale a dire, non sono reclutati in conformità a graduatorie previste dalle ordinanze ministeriali; non sono selezionati tenendo conto dell’obbligatorietà del titolo di studio di scuola superiore richiesto per il profilo dell’Assistente Amministrativo; non eseguono tutti i compiti assegnati dal CCNL del comparto scuola agli Assistenti Amministrativi, ma solo quelli che mirano a sostenere le attività progettuali; non eseguono l'orario di servizio osservato dal personale scolastico secondo le norme del CCNL; in altri termini, sono lavoratori assimilati agli Assistenti Amministrativi, ma con un trattamento giuridico ed economico diverso che si lega alla natura del contratto ed a norme che si perdono nella notte dei tempi.

Per quanto sopra enunciato la differenza tra i lavoratori messi a confronto è di facile rilevazione, infatti, mentre gli Assistenti Amministrativi (pubblici dipendenti) sono i titolari nelle Istituzioni scolastiche (per disposizioni di legge) dei posti istituiti in organico di diritto, i lavoratori Co.co.co. (ex lavoratori socialmente utili) che affiancano gli Assistenti Amministrativi nelle attività progettuali previste dal Piano dell'offerta formativa, sono unità che solo in caso di particolari circostanze si aggiungono al personale statale in organico di diritto presso le Istituzioni scolastiche.

La peculiarità del contratto dei lavoratori Co.co.co, e le disposizioni che ora, disciplinano la definizione degli organici (Decreto interministeriale) garantiscono a questi lavoratori “atipici” la possibilità di occupare posti presso le Istituzioni scolastiche quando nelle stesse Istituzioni non si registrano situazioni di soprannumero rispetto ai lavoratori in servizio con contratto a tempo indeterminato.

In tal modo si esprime e s’interpreta l'art. 4, comma 2, del Decreto Interministeriale sull’organico di diritto del personale ATA emanato per l’anno scolastico 2011-2012 e tutte le altre disposizioni diramate con nota del MIUR il 1/06/2011 prot. n. 4638 e con D.P.R. 119/2009 art. 4, comma 5 .

In particolare, il Decreto Interministeriale che disciplina la situazione degli organici per l’anno scolastico 2011-2012, rappresenta per l’ordinamento scolastico la norma generale che ogni Direzione scolastica regionale ed ogni ufficio scolastico territoriale deve osservare ed applicare per la garanzia e la tutela dei posti di lavoro dei dipendenti del comparto scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato. La tutela, poi, assume particolare rilievo nei confronti dei lavoratori che per effetto delle riduzioni apportate ai posti in organico di diritto, risultano essere perdenti posti e, quindi, con una situazione di soprannumero, tutelata da sempre con il diritto di scelta della nuova sede di servizio, prima d’ogni altro lavoratore della pubblica istruzione, vale a dire, prima dei trasferimenti, degli utilizzi e delle assegnazioni provvisorie.

 


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La disciplina generale emanata con decreto interministeriale, valida su tutto il territorio nazionale, è stata, invece, modificata illegittimamente dall'Ufficio scolastico regionale per la Calabria – Ufficio IX -Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Calabria.

Onorevoli Ministri, chi scrive vuole, quindi, sottoporre alla Vostra attenzione il contenuto della nota del 4 luglio 2011 prot. N. AOOUSPRC0014, avente per oggetto: Lavoratori con contratto di collaborazione continuativa con funzioni assimilate agli Assistenti Amministrativi, redatta dall'Ufficio territoriale ambito provincia di Reggio Calabria con il fine di rettificare le norme generali valide per tutto il territorio nazionale.

Nella premessa della nota del 4/07/2011, l’Amministrazione territoriale enuncia una disposizione del MIUR (di cui, però non indica la natura, la data ed il protocollo) e di seguito, poi, comunica ai Dirigenti Scolastici, l'accordo raggiunto con i rappresentanti sindacali di categoria riguardo, la graduazione (termine utilizzato nella nota del 4 luglio 2011 ) di n. 57 Co.co.co, ai quali è anche assegnata, in via prioritaria ed anche rispetto alle situazioni di soprannumero, la disponibilità di n. 28 posti stornati dall’organico di diritto delle Istituzioni scolastiche con sede principalmente nel comune di Reggio Calabria da destinare in via esclusiva ai lavoratori Co.co.co.

Per l'assegnazione dei posti, messi a disposizione dall’Uffico IX – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Calabria presso le sedi scolastiche elencate nella nota del 4 luglio 2011 prot. n.AOOUSPRC0014, per l'anno scolastico 2011-2012, i lavoratori Co.co.co, hanno dovuto eseguire un semplice adempimento, in pratica, hanno presentato una domanda entro il termine del 15 luglio 2011 per la scelta della sede desiderata da occupare dal 01/09/2011.

Per tutelare i lavoratori Co.co.co, si sono modificate anche alcune parti del modello ministeriale utilizzato per la presentazione delle domande di mobilità dal personale scolastico in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Lo scopo delle modifiche apportate ha il solo fine, di rendere il modello ministeriale più adatto agli scopi perseguiti, in primis, quello di assegnare comunque e senza riserve ai Co.co.co il posto di lavoro in una delle sedi rese disponibili e scelte nel comune di Reggio Calabria.

Il modello ministeriale utilizzato per l'istituto della mobilità com'è noto ha uno schema predefinito per garantire l'uniformità delle dichiarazioni e delle informazioni che il personale scolastico interessato all'istituto della mobilità territoriale deve comunicare all'Amministrazione per la conseguente valutazione.

La forma rigida del modello ministeriale non ha, tuttavia, impedito all'Ufficio scolastico territoriale di rielaborare il modello e di fornire in allegato alla nota redatta in data 08/07/2011 con
prot. N. AOOUSPRC14752, la nuova versione confezionata ad arte per i Co.co.co.

 

 


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Per i lavoratori Co.co.co, il modello ministeriale rielaborato, non prevede la compilazione della sezione E che riguarda il numero complessivo degli anni e dei mesi di servizio di ruolo, della sezione F che si riferisce alla posizione di soprannumero e non prevede, inoltre, la comunicazione dei titoli di studio posseduti e di altre informazioni obbligatorie per la corretta valutazione della mobilità, com'è, invece, è previsto per tutto il restante personale scolastico.

La tutela voluta e realizzata per i lavoratori Co.co.co valutata in senso generale potrebbe essere anche corretta, ma solo nel caso che a fronte di tale tutela (che non registra precedenti simili nella normativa scolastica) non avessero gravemente leso altri diritti meritevoli di tutela come previsto dalla Costituzione e da norme di legge di rango superiore per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso specifico, sottoposto all’attenzione degli Onorevoli Ministri, i principi e le norme che sanciscono i diritti inviolabili dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, sono stati paradossalmente violati e sino al punto d'impedire agli Assistenti Amministrativi (di ruolo), dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, e dichiarati in soprannumero di esercitare il diritto di scelta per nuova sede di titolarità nel proprio comune di residenza, in altre parole, nel comune di Reggio Calabria dove, invece, si è proceduto con l’azzeramento dei posti e con il fine di consentirne così l'assegnazione solo a favore dei lavoratori Co.co.co. in servizio con la qualifica di estranei alla Pubblica Amministrazione.

A questo punto dell'esposizione, alla scrivente, piace immaginare che i destinatari della presente denuncia, abbiano potuto trarre le personali considerazioni rispetto alla stipula di un accordo che in modo palese si pone in netto contrasto con ogni principio e norma fissata nel diritto del lavoro dei pubblici dipendenti.


In merito all'accordo di tutela dei lavoratori Co.co.co, la scrivente, ritiene corretto porre l'accento anche sulle affermazione dei funzionari dell'Ufficio territoriale di Reggio Calabria, come risposta ai chiarimenti pretesi rispetto alla norma fissata nell'art. 4 del Decreto Interministeriale nel quale si dispone: “... la titolarità del personale amministrativo di ruolo nelle scuole dove prestano servizio i lavoratori Co.co.co è da salvaguardare, in caso di contrazione degli organici, la ridistribuzione in ambito provinciale coinvolge e riguarda unicamente i lavoratori Co.co.co”.

 

 

 

 

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La risposta ribadita con convinzione dal funzionario preposto all’Ufficio definizione degli organici, è stata perentoria ed è fedelmente riportata: “ I lavoratori Co.co.co non si toccano, la sede non è assegnabile all'Assistente Amministrativo di ruolo, queste persone lavorano a Reggio da diversi anni .

La risposta com'è ovvio non è stata ritenuta esaustiva e per questa ragione, ai sensi della legge 241/1990, si è reso necessario chiedere all'ufficio scolastico territoriale copia dei documenti che attestano l'ipotetico diritto sostenuto a riguardo dei lavoratori Co.co.co e della priorità rispetto all'assegnazione della sede nel comune di Reggio Calabria.

Con nota del 07/07/2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio scolastico territoriale il giorno 11.07.2011, con il n. 14802, la scrivente ha, quindi, chiesto l'accesso agli atti e la consegna dei seguenti documenti:

A) Copia della disposizione impartita dal MIUR citata nella nota del 04/07/2011 dall’Ufficio IX – Ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria riguardante, la deroga delle norme generali riferite all'organico di diritto del personale ATA – profilo Assistenti Amministrativi.

B) Copia dell'accordo siglato dall'Amministrazione territoriale con i rappresentanti sindacali di categoria per la totale assegnazione ai Co.co.co. dei posti in organico di diritto nel Comune di Reggio Calabria.

Alla data odierna, l'Amministrazione territoriale non ha ancora dato seguito alla richiesta d'accesso, si nutre, tuttavia, perplessità sulla concessione dell'accesso e sulla consegna dei documenti richiesti ai sensi della 241/1990- Trasparenza nell'azione amministrativa.

Di contro, invece, con gran tempismo, la scrivente con nota prot. n.6170/Fp del 27.06.2011 dell’Istituto di Istruzione Superiore “ A. Da Empoli” è stata individuata soprannumeraria e poi, inserita nell’elenco del personale trasferito d’ufficio.

Dal giorno 01/09/2011 la scrivente dovrà prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo di Grotteria, un comune distante 104 chilometri rispetto alla sede di residenza (Reggio Calabria) e che richiede un tempo di percorrenza di 3 ore (andata e ritorno).

Così, mentre chi scrive e gli altri Assistenti Amministrativi (che hanno subito la stessa sorte ) viaggeranno per molti anni e per tante ore (per raggiungere giornalmente la nuova sede di servizio), i lavoratori Co.co.co potranno occupare le comode sedi ubicate nel comune di residenza, Reggio Calabria, loro offerte, in virtù dei “ sani “ accordi intercorsi tra l'Amministrazione territoriale ed i rappresentanti sindacali di categoria.

Ora, Onorevoli Ministri, qualche domanda nasce spontanea:
E’ questa l'Amministrazione Pubblica che è definita, nelle varie circostanze, la migliore possibile per la garanzia dei diritti dei cittadini e dei lavoratori che instaurano rapporti o contratti con essa?


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E' consentito all’Amministrazione Pubblica che deve basare la sua azione sui principi costituzionali di legalità, buon andamento, imparzialità, rispetto dei lavoratori pubblici, stipulare accordi contrari ai principi predetti?

Può l’Amministrazione Pubblica elevare la tutela nei confronti dei lavoratori Co.co.co (estranei alla pubblica amministrazione) pur nella consapevolezza di danneggiare i diritti dei propri dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato e che esercitano ai sensi dell’art. 97 della Costituzione un lavoro al servizio esclusivo della Nazione?

La posizione di chi lavora nella scuola e per la scuola "di qualità " è sempre più difficile, le discriminazioni sono sempre più frequenti e continuano a minare fortemente il senso del dovere di chi, come la scrivente, sente la responsabilità del ruolo e del giuramento prestato all’atto della conferma in ruolo.

L’Amministrazione Pubblica, per usare una metafora, dovrebbe essere per i cittadini e per chi opera alla realizzazione della cura concreta degli interessi collettivi, la gran madre, la madre per eccellenza, impegnata con tutte le sue forze a realizzare insieme ai propri figli (i lavoratori pubblici) il valore e la cultura dei diritti, ma purtroppo, nella pratica concreta la metafora non regge, e questo i lavoratori pubblici lo hanno appreso da tempo, poiché la gran madre, ha di fatto delegato le proprie funzioni a chi con atti e comportamenti tratta i suoi figli come la peggiore delle matrigne.

Onorevoli Ministri, prima di terminare questa sentita denuncia, chi scrive ritiene di porre un’ultima domanda “ lottare continuamente per veder affermata la cultura dei diritti nella Pubblica Amministrazione non è forse la vera causa per cui ci si ammala…?

Nella speranza che alle domande possa seguire una risposta, sicuramente molto utile, almeno per sentirsi meno soli, la scrivente formula agli autorevoli destinatari un sentito ringraziamento per l’attenzione dedicata alla lettura della presente lettera.
Distinti saluti.



Giusi Mallamaci


 

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