Emergenza abitativa a Reggio Calabria, il TAR fissa un principio: le istanze devono essere esaminate entro 30 giorni

Autore Giorgia Rieto | gio, 17 set 2026 13:08 | Emergenza-Abitativa Reggio-Calabria Tar

La sentenza nasce da un caso concreto: il Comune di Reggio Calabria non aveva fornito risposta a un’istanza presentata il 18 ottobre 2025

Il TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, con la sentenza n. 617/2026, interviene sulla delicata questione dell’emergenza abitativa e stabilisce un principio destinato ad avere particolare rilievo per le istanze presentate ai sensi dell’art. 31 della legge regionale Calabria n. 32/1996.

A richiamare l’attenzione sulla pronuncia è l’Osservatorio sul Disagio Abitativo, promosso da A.N.C.A.D.I.C., Un Mondo di Mondi, Reggio Non Tace e Società dei Territorialisti e delle Territorialiste, che chiede al Comune di Reggio Calabria di garantire tempi certi e procedure realmente accessibili a chi vive una situazione di grave emergenza abitativa.

Secondo quanto stabilito dal TAR, l’istanza di assegnazione di un alloggio per emergenza abitativa deve essere definita dall’Amministrazione entro il termine ordinario di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, decorrenti dalla presentazione della domanda.

Il Tribunale ha chiarito che il termine di sei mesi previsto dal Regolamento comunale per la formazione delle graduatorie non può essere utilizzato per rinviare la trattazione delle istanze di emergenza abitativa. Una simile interpretazione, secondo il TAR, sarebbe incompatibile con la natura stessa delle situazioni disciplinate dall’art. 31 della normativa regionale.

La disposizione consente infatti di presentare una domanda anche al di fuori del procedimento ordinario legato ai bandi, nei casi di specifiche e documentate condizioni di emergenza. Tra queste rientrano, tra le altre, gli sfratti, le pubbliche calamità, lo sgombero di abitazioni e le situazioni legate alla violenza domestica.

La sentenza nasce da un caso concreto: il Comune di Reggio Calabria non aveva fornito risposta a un’istanza presentata il 18 ottobre 2025. Il TAR ha accertato l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, rilevando il decorso del termine di 30 giorni senza l’adozione di un provvedimento.

Il Comune è stato quindi chiamato ad adottare un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha previsto la possibilità di procedere alla nomina di un commissario ad acta.

La pronuncia, tuttavia, non stabilisce che la presentazione della domanda comporti automaticamente l’assegnazione di un alloggio. L’Amministrazione deve comunque effettuare gli accertamenti necessari, verificare la disponibilità degli alloggi riservati all’emergenza e procedere, laddove necessario, alla comparazione tra le diverse istanze secondo criteri imparziali e trasparenti.

Il punto centrale, dunque, è il diritto del cittadino a ottenere una risposta espressa e motivata entro i tempi previsti dalla legge, non un diritto automatico all’assegnazione dell’alloggio.

L’Osservatorio evidenzia inoltre la situazione maturata negli ultimi anni a Reggio Calabria. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni, a oltre otto anni dall’approvazione del Regolamento comunale relativo all’art. 31 della L.R. 32/1996, sarebbero stati assegnati alloggi per emergenza abitativa soltanto a cinque nuclei familiari, a fronte di un’unica graduatoria composta da dieci famiglie, con l’assegnazione limitata ai primi cinque nuclei.

Alla luce della pronuncia del TAR, l’Osservatorio torna quindi a chiedere al Comune una revisione del Regolamento comunale sull’emergenza abitativa, attraverso un confronto aperto, con l’obiettivo di individuare e correggere le criticità emerse negli ultimi otto anni.

La richiesta non mette in discussione la necessità di una graduatoria, soprattutto per le situazioni meno gravi, né l’esigenza di criteri trasparenti per comparare le diverse condizioni. Il tema, piuttosto, è evitare che la formazione della graduatoria diventi un ostacolo alla tempestiva istruttoria delle singole situazioni di emergenza.

«L’emergenza abitativa non può essere considerata una questione meramente burocratica», sottolinea l’Osservatorio. Dietro ogni domanda, infatti, ci sono persone e famiglie, spesso con minori, persone con disabilità o nuclei che rischiano di rimanere senza una casa.

Per l’Osservatorio, il principio fissato dal TAR sul termine di 30 giorni dovrebbe quindi diventare una modalità ordinaria di funzionamento dell’Amministrazione, evitando che sia necessario ricorrere alla giustizia amministrativa per ottenere una risposta a una domanda presentata da chi si trova già in una condizione di grave difficoltà.


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