Decreto Lavoro n. 62: nuovi incentivi per occupazione femminile, giovani e ZES unica 2026

Autore Redazione Web | dom, 10 maggio 2026 10:00 | Incentivi Decreto-Lavoro Occupazione-Femminile Zes

Il provvedimento introduce bonus assunzioni e stabilizzazione dei contratti, con esoneri contributivi fino al 100% per le lavoratrici svantaggiate


Il Decreto Legge n. 62 in vigore dal 1°maggio, oltre a disposizioni su conciliazione vita lavoro e salario giusto, istituisce i nuovi bonus donne, giovani e Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) 2026, nonché l'incentivo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del  lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ZES, ai datori privati che  dal  1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie definite «lavoratore svantaggiato» viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento  del  100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti all’INAIL, nel limite massimo di  importo  pari  a  650  euro  su  base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei  limiti  della  spesa autorizzata. Il beneficio viene riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'esonero spetta anche per le donne che, alla data dell'assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero contributivo spetta ai datori che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l'esonero, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Tutti gli incentivi previsti dal Decreto sono subordinati all’applicazione del “salario giusto” da parte delle aziende che li richiedono. Info dai Consulenti del Lavoro


Aggiornamenti e notizie